Nel panorama dei potenziali strumenti utilizzati dallo startupper per finanziare la propria iniziativa imprenditoriale spicca la possibilità, prevista dall’art. 26 comma 7 del D.L. 179/2012, che la start up innovativa possa emettere strumenti finanziari e raccogliere così capitali funzionali allo sviluppo e alla crescita della propria attività.
Gli strumenti finanziari partecipativi rappresentano, senza alcun dubbio, uno degli istituti giuridici più innovativi introdotti a seguito della Riforma del Diritto Societario e, al contempo, lo strumento in cui il Legislatore della Riforma ha dato maggior spazio all’autonomia statutaria, quantomeno nell’ambito del “tipo” delle S.p.a..
Gli Strumenti finanziari sono disciplinati dall’art. 2346 ultimo comma c.c., il quale prevede che “la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera, o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti”.
Gli SFP rappresentano un mezzo utile per consentire alle start up di accedere a risorse professionali e finanziarie e di beneficiare di apporti che possono provenire da soci o da soggetti terzi; tali soggetti non diverranno titolari dell'iniziativa economica, non concorrendo ad un rischio superiore al loro apporto e non avendo nessun potere a livello gestionale.
La sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi costituisce un investimento di rischio per i relativi titolari, dal momento che la loro emissione da parte della società avviene senza obbligo di rimborso.
Si tratta di uno strumento duttile, che permette alla start up di crescere fidelizzando a sé investitori, professionisti e dipendenti, i quali sono disposti a credere e scommettere nel progetto di impresa, senza dover necessariamente privare i soci di quote di partecipazione, e dunque lasciando integro in capo a loro ogni potere decisionale.
A norma di legge gli strumenti finanziari partecipativi conferiscono diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci, in tal modo consentendo agli investitori di ottenere una forma affievolita di compartecipazione alla vita societaria attraverso la nomina di un rappresentante comune o in taluni casi, addirittura di un componente del consiglio d’amministrazione privo di deleghe.
Il metodo di finanziamento connesso all’emissione di tali strumenti sembrerebbe molto più agevole rispetto ad altre forme di finanziamento privato. In primis il coinvolgimento dell’investitore, pur nella consapevolezza che quanto versato è assimilabile in toto a capitale di rischio, è circoscritto entro margini ben definiti, che lo esonerano dal dover svolgere un ruolo necessariamente attivo nell’ambito della vita societaria; in secondo luogo è la stessa start up a beneficiare dell’utilizzo di tali strumenti che, se impiegati quale modalità di pagamento di prestazioni professionali, opere o servizi, riduce l’esborso economico immediato legato alla remunerazione di lavoratori e/o professionisti.
La concreta possibilità di utilizzare tali strumenti per il finanziamento della propria impresa innovativa passa attraverso due step fondamentali:
Gli strumenti finanziari partecipativi rappresentano un mezzo utile per consentire alle start up di accedere a risorse professionali e finanziarie e di beneficiare di apporti che possono provenire da soci o da soggetti terzi.
Gli SFP si rivolgono:
Gli SFP incorporano:
diritti patrimoniali (forme di remunerazione legate alla titolarità dello strumento e declinate in autonomia dalla società),
diritti amministrativi che possono prevedere un coinvolgimento diretto del titolare nella vita societaria (rimanendo in ogni caso escluso il diritto di intervento e di voto nell’assemblea dei soci). I titolari di SFP ottengono una forma affievolita di compartecipazione alla vita societaria attraverso la nomina di un rappresentante comune o in taluni casi, addirittura di un componente del consiglio d’amministrazione privo di deleghe.
Perché il metodo di finanziamento connesso all’emissione di tali strumenti è molto più agevole rispetto ad altre forme di finanziamento privato?
Perché il coinvolgimento dell’investitore, pur nella consapevolezza che quanto versato è assimilabile a capitale di rischio, è circoscritto entro margini ben definiti, che lo esonerano dal dover svolgere un ruolo necessariamente attivo nell’ambito della vita societaria;
Perché la start up beneficia dell’utilizzo di tali strumenti che, se impiegati quale modalità di pagamento di prestazioni professionali, opere o servizi, riduce l’esborso economico immediato legato alla remunerazione di lavoratori e/o professionisti.
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